Ogni cittadino interessato riceverà una lettera specifica con indicazione di giorni ed orari per informazioni e dettagli
Responsabile dell'istruttoria:
Geometra Linda Ghidoli
tel. 0290258256
e-mail: ghidoli.linda@comune.bareggio.mi.it
Che cos'è:
Con la manovra finanziaria del 1999 (L. 448/98) si sono introdotte nuove disposizioni in ordine alla alienazione di immobili compresi nei piani di E.E.P. assegnati in piena proprietà nonché alla possibilità per i Comuni di cedere in proprietà aree comprese nei piani approvati a norma della L. 18.04.1962 n. 167 e L. 22.10.71 n. 865, già concesse in diritto temporaneo di superficie.
L'Amministrazione comunale di Bareggio è intenzionata ad avviare il processo della trasformazione concedendo ai titolari di alloggi realizzati in edilizia economica popolare, la possibilità di "trasformare" il diritto di superficie in diritto di proprietà piena e diventare così unici titolari dell'immobile con tutti i vantaggi che ne conseguono sia dal punto di vista del valore economico e commerciale e sia da quello della libera disponibilità del bene.
Chi sono gli interessati:
Tutti i Cittadini titolari di alloggi realizzati in edilizia economico popolare (ex aree 167) sono i diretti interessati all'iniziativa.
L'art. 31 della L. 448/98 comma 35 prevede che in cambio di un corrispettivo da versarsi al Comune per ogni singolo alloggio edificato, avvenga la trasformazione dal diritto di superficie in proprietà indipendentemente dalla scelta di altri condomini o dell'intero condominio.
L'Amministrazione per meglio gestire l'iniziativa della trasformazione ha preferito procedere partendo dal comparto più "antico" cioè quello denominato 2BA/1 - 34. (vie Aosta, Dolomiti)
Quali sono i vantaggi:
I vantaggi possono essere così sintetizzati:
I cittadini che aderiscono all'iniziativa e accettano la trasformazione, potranno divenire i titolari effettivi in proprietà sulla casa abitata evitando il passaggio gratuito al Comune alla scadenza della primaria convenzione. (90 anni)
La rimozione dei vincoli esistenti sugli alloggi assegnati in diritto di superficie avviene mediante la stipula di rogito ove saranno richiamati i disposti di cui all'art. 8 della L. 10/77.
In particolare i vincoli verranno a decadere alla scadenza di tali disposti (30 anni) detraendo il tempo trascorso fra la data di stipula della concessione del diritto di superficie alla Cooperativa/Impresa e quella di stipula della nuova convenzione (atto di rogito).
Essere pieni titolari dell'abitazione significa non dover vendere in un prossimo futuro ad un prezzo convenzionato e determinato dal Comune ma seguendo il libero mercato.
Inoltre non dovranno essere verificati, al fine della vendita, i requisiti soggettivi dei nuovi acquirenti.
Determinazione del valore
Il valore di trasformazione è stato calcolato seguendo i disposti di cui alla legge 448/98 art. 31 comma 48.
"il corrispettivo determinato dal Comune è pari al 60% di quello determinato ai sensi dell'art. 5 bis, comma 1, del decreto legge 11.7.92 n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 359/92, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quelli di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47".
Con deliberazione di CC n. 6 del 2007 sono stati approvati i criteri di stima per la trasformazione e con deliberazione di GC n. 40 del 2007 sono stati approvati per il comparto 2BA/1 i criteri di ripartizione per le singole unità abitative.