IMU - Approfondimenti - Comune di Bareggio

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I.M.U. - Imposta Municipale Propria - Approfondimenti

Su quali immobili si deve pagare? Chi la deve pagare?

L'IMU è dovuta in caso di possesso di immobili esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9).

I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Non si paga l’IMU sull'abitazione principale e le relative pertinenze:

  • per "abitazione principale" si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente
  • per "pertinenze dell’abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.

Sono considerate abitazioni principali anche quelle previste dalla Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 740

Come si Calcola?

La base per calcolare l'IMU è data dalla rendita catastale (così come risulta dalla visura catastale).

La rendita va rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale dell'Immobile.

Si ottiene così l'imponibile ai fini IMU, che va moltiplicato per l'aliquota deliberata dal Comune per quella categoria di immobile.

Esempio:

Appartamento categoria A/02 (abitazioni di tipo civile)
Rendita catastale da visura: 721,75 €
Rendita rivalutata: 721,75 € x 5% = 757,84 €
Coefficiente della categoria catastale: 757,84 € x 160 = 121.256,40 €
Imponibile IMU: 121.256,40 € x l'aliquota deliberata dal Comune.

L'importo va rapportato ai mesi di possesso e alla percentuale di possesso dell'immobile.

Quando si paga?

L’IMU deve essere versata in due rate, il 16 giugno e il 16 dicembre, ma si può decidere anche di pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

Le scadenze che cadono di sabato o in un giorno festivo sono rinviate al primo giorno lavorativo successivo.

Come si paga?

L'IMU si deve pagare con versamento diretto, utilizzando il modello F24 che prevede una apposita sezione e deve essere compilato un rigo per ogni Comune in cui si posseggano degli immobili. Devono essere indicati:

  • il codice del tributo (reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate)
  • il codice catastale del Comune destinatario del pagamento (reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate)
  • il numero dei fabbricati posseduti in quel Comune
  • per gli immobili classificati nel gruppo D va distinta la quota destinata allo Stato e quella destinata al Comune
  • se si tratta di versamento in acconto oppure a saldo
  • l'anno di riferimento
  • le detrazioni per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9)
  • l'importo dovuto.

Quando si presenta la dichiarazione?

È obbligatorio presentare la dichiarazione IMU nei seguenti casi:

  • quando ci sono state variazioni rispetto alle dichiarazioni ICI o IMU già presentate
  • quando si sono verificate variazioni che non sono conoscibili dal Comune (e quindi il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria)
  • per tutto quello che riguarda le aree edificabili (acquisto, cessione, terreno agricolo che diventa area fabbricabile, area che diventa edificabile a seguito di demolizione del fabbricato)
  • per l'applicazione di aliquote agevolate
  • quando le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni d'imposta (come nel caso dei fabbricati di interesse storico o artistico o nel caso e dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, dei terreni agricoli o terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola). Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto
  • per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico)
  • quando il contribuente non ha chiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.

Per un'elencazione esaustiva, consulta le istruzioni ministeriali.

Modalità di presentazione dichiarazione

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta.

La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi del Comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU, con l'indicazione dell'anno di riferimento.

Inoltre la dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata.

Dichiarazione IMU degli enti non commerciali

Gli enti non commerciali devono presentare entro il 30 giungo la dichiarazione IMU il cui modello verrà approvato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. Nel frattempo i contribuenti devono continuare a utilizzare il modello di dichiarazione di cui al Decreto Ministeriale 26/06/2014.

La dichiarazione va inviata, per ogni anno di imposta, esclusivamente per via telematica, al Dipartimento delle Finanze secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze.

I soggetti tenuti alla dichiarazione sono solo gli enti non commerciali che posseggono immobili oggetto dell’esenzione di cui al Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 7, com. 1, let. i. Pertanto, gli enti non commerciali che possiedono solo immobili che non rientrano in tale fattispecie di esenzione devono presentare la dichiarazione ordinaria.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero delle Finanze.

Applicazione agevolazioni

La normativa nazionale prevede l'applicazione di aliquote agevolate per alcune casistiche particolari.

Se si ricorre in queste casistiche occorre allegare alla dichiarazione IMU apposita documentazione.

Immobile storico, inagibile o inabitabile

La base imponibile è ridotta del 50% (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 747):

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui al Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 10.
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato.

Alla condizione di degrado di un immobile può porsi rimedio unicamente mediante interventi di ristrutturazione o di demolizione e mai con interventi di manutenzione.

Immobile in comodato a uso gratuito

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 747).

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figlio minori.

Immobile a canone concordato

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431 l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

Applicazione agevolazioni a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19

Decreto legge 14/08/2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 17/07/2020, n. 126

Legge 30/12/2020, n. 178

Conversione del Decreto Legge 22/03/2021, n. 41 con la Legge 21/05/2021 n. 69

Chiarimenti in merito a lavoratori agricoli pensionati, coadiuvanti e società agricole

Il Decreto legge 14/08/2020 n. 104, art. 78-bis ha fornito interpretazioni autentiche (con effetti retroattivi) di alcune norme riguardanti i lavoratori agricoli pensionati, i coadiuvanti e le società agricole.

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