Amianto - Monitoraggio e controllo - Comune di Bareggio

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Amianto - Monitoraggio e controllo

La necessità di mantenere un programma di controllo e di manutenzione è richiamata in particolare dal Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994.

Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge deve eseguire le seguenti attività:

  • deve designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
  • deve tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
  • deve porre in opera sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) idonee avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;
  • deve garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali;
  • deve fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
  • deve, nel caso siano in opera materiali in amianto friabile, provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica.

Per effettuare il controllo del permanere dell'efficacia di operazioni di bonifica con incapsulamento, occorre controllare che non siano avvenuti distacchi, sfaldamenti e fessurazioni del rivestimento incapsulante dalla superficie del manufatto e che non sia scomparso il colore dell'ultimo strato con conseguente affioramento del colore del prodotto sottostante.

Gli obblighi di custodia e manutenzione del proprietario o l’avente titolo di un fabbricato, in cui sono presente manufatti contenenti amianto, sono richiamati inoltre dal punto 4 del Piano Regionale Amianto della Lombardia e dal D.D.G. n. 13237 del 18.11.2008 della Direzione Generale Sanità.

In particolare per le sole coperture in cemento-amianto (“eternit”), la Regione Lombardia con il suddetto decreto ha predisposto un documento tecnico - Indice di Degrado - per consentire la valutazione dello stato di conservazione del materiale. La valutazione ha un significato operativo ed è utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica che sono a carico del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività. Tale documento deve essere conservato presso la sede dell’interessato.

Se dalle valutazioni effettuate circa lo stato di conservazione ricorrono gli elementi per procedere alla bonifica degli edifici (rimozione, incapsulamento o confinamento), la stessa va effettuata nel rispetto delle specifiche procedure tecniche per la salvaguardia dei lavoratori e per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico, ricorrendo ad aziende specializzate e a seguito dell’inoltro del previsto Piano di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08  all’ASL competente territorialmente, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.

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