Descrizione
Cosa è
L’amianto o asbesto è un minerale con struttura fibrosa utilizzato fin da tempi remoti per le sue particolari caratteristiche di resistenza al fuoco e al calore.
È presente naturalmente in molte parti del globo terrestre e si ottiene facilmente dalla roccia madre dopo macinazione e arricchimento, in genere in miniere a cielo aperto.
Il cemento-amianto detto anche fibrocemento o eternit è un materiale compatto realizzato con una miscela di cemento e fibre di amianto, in quantità pari a circa il 15% in peso.
Il materiale ha un’elevata resistenza alla corrosione, alla temperatura e all’usura.
La presenza di manufatti in cemento-amianto non costituisce di per sé rischio per la salute dei cittadini e/o per la tutela ambientale, in quanto il rischio dipende dalla probabilità di una dispersione di fibre di amianto in aria e/o nel suolo.
La probabilità della cessione di fibre è a sua volta connessa alla perdita di compattezza del manufatto in cemento amianto che si realizza per una lunga esposizione agli agenti atmosferici e/o per danneggiamento ad opera dell’uomo.
Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso è improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre.
E’ quindi importante verificare che il manufatto sia in buone condizioni per escludere i rischi derivanti dalla dispersione di fibre.
La Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, vieta la vendita di materiali in cemento amianto per cui dal medesimo periodo si assume che questo non sia più stato impiegato nelle costruzioni.
Ne consegue che un edificio di età inferiore ai 16-18 anni (al 2010) quasi sicuramente è privo di amianto.
Ciò nonostante manca la certezza assoluta in quanto fino al 2004 materiali in cemento amianto acquistati prima del 1992 potevano comunque essere utilizzati dai relativi proprietari.
Già dalla fine degli anni 80 in commercio si trovavano dei materiali alla vista identici al cemento amianto ma che sono liberi da amianto.
Si tratta di lastre ondulate, costituite prevalentemente da cemento compresso che contiene in genere fibre organiche naturali e spesso fibre sintetiche come rinforzante, che possono essere comunemente acquistate presso i rivenditori di materiali edili.
Spesso non è possibile verificare a distanza la differenza di questi materiali con il cemento amianto in quanto in entrambe la matrice cementizia (oltre 80%) impedisce la distinzione.
Mappatura in Regione Lombardia
Il Piano Regionale Amianto della Lombardia (PRAL), previsto dalla Legge Regionale n. 17 del 29 Settembre 2003 e approvato con D.G.R. VIII/1526 del 22 Dicembre 2005, stabiliva che ARPA Lombardia avrebbe realizzato la mappatura delle coperture in cemento-amianto presenti nella regione, con la finalità di determinare l’estensione complessiva del problema.
Per conseguire per tale obiettivo, in accordo con Regione Lombardia, l’Agenzia ha adottato una tecnica campionaria, identificando innanzitutto le aree regionali più rappresentative, in base al livello di antropizzazione e la presenza diffusa di insediamenti industriali antecedenti al 1994.
Su tali aree è stata condotta una campagna di rilevamento aereo con scanner iperspettrale. Considerata la tecnica adottata, è stato possibile anche identificare puntualmente ognuna delle coperture in cemento-amianto presenti dell’area campionata.
Per saperne di più consultare il sito di ARPA al seguente indirizzo http://ita.arpalombardia.it/ita/settori/amianto/index.asp
Cosa fare in presenza di manufatti in amianto
La presenza di manufatti in cemento-amianto, eternit, genera apprensione e preoccupazione in considerazione dei rischi per la salute che possono derivare dall’esposizione a fibre di amianto in essi contenute.
Occorre tenere presente che il rischio dipende dalla probabilità di rilascio di fibre di amianto in aria e/o nel suolo, probabilità che risulta legata allo stato di conservazione del manufatto stesso, in particolare alla sua compattezza.
Dato che l’amianto non è più venduto dal 1994, alcuni manufatti che sembrano essere costituiti da eternit sono in realtà lastre ondulate di altro materiale.
In caso di incertezza – o comunque quando sia necessario effettuare un campionamento per caratterizzare un materiale – occorre rivolgersi a laboratori certificati pubblici o privati.
Una volta stabilita la presenza di amianto, i proprietari hanno una serie di obblighi tra cui quello della verifica dello stato di conservazione, da cui può scaturire la necessità di:
- intervenire con un’operazione di bonifica/isolamento;
- rimuovere e smaltire il manufatto;
- attuare la manutenzione e il controllo fino a quando la bonifica non risulti necessaria.
È inoltre possibile effettuare segnalazioni al Comune per manufatti in cemento amianto di proprietà di terzi in condizioni di conservazione sospette.
Le segnalazioni dovranno essere circostanziate con i dati della proprietà di terzi (indirizzo, numero civico ed eventuale nominativo proprietario), nonché riportare i dati del cittadino segnalante, compreso indirizzo e numero telefonico per eventuali chiarimenti, e possibilmente una o più foto.
Le segnalazioni potranno essere:
- trasmesse on line attraverso il servizio Segnalazioni categoria “Pericoli edifici”
- inviate via mail al seguente indirizzo protocollo@comune.bareggio.mi.it
- spedite via posta ordinaria al Comune
- consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune in piazza Cavour
Censimento
La Regione Lombardia con il Piano Regionale Amianto Lombardia, approvato con D.G.R. n. 8/1526 del 22/12/2005, si è posta l’obiettivo strategico di eliminare l’amianto dal territorio lombardo.
A tal fine ha previsto alcune azioni tra cui il censimento di tutte le strutture ed edifici con presenza di amianto attraverso una autonotifica – modulo NA/1 – da trasmettere all’ASL di competenza da parte dei proprietari/detentori.
A partire dal 1° febbraio 2013, ai proprietari inadempienti saranno applicate le sanzioni amministrative da Euro 100 a Euro 1.500 previste dall’art. 8 bis della Legge Regionale n.14 del 31.07.2012.
Inoltre per le sole coperture in cemento-amianto, la Regione Lombardia ha predisposto con D.D.G. 18 novembre 2008 n. 13237 un “documento tecnico” – Indice di Degrado – che consente la valutazione dello stato di conservazione del materiale. Tale valutazione deve essere conservata dall’interessato e non deve essere controfirmata da alcun professionista.
Solo ed esclusivamente in caso di segnalazioni/esposti, sarà richiesto di fornire l’Indice di Degrado firmato da un soggetto terzo.
Monitoraggio e controllo
La necessità di mantenere un programma di controllo e di manutenzione è richiamata in particolare dal Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994.
Il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge deve eseguire le seguenti attività:
- deve designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- deve tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- deve porre in opera sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) idonee avvertenze allo scopo di evitare che l’amianto venga inavvertitamente disturbato;
- deve garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali;
- deve fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- deve, nel caso siano in opera materiali in amianto friabile, provvedere a far ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica.
Per effettuare il controllo del permanere dell’efficacia di operazioni di bonifica con incapsulamento, occorre controllare che non siano avvenuti distacchi, sfaldamenti e fessurazioni del rivestimento incapsulante dalla superficie del manufatto e che non sia scomparso il colore dell’ultimo strato con conseguente affioramento del colore del prodotto sottostante.
Gli obblighi di custodia e manutenzione del proprietario o l’avente titolo di un fabbricato, in cui sono presente manufatti contenenti amianto, sono richiamati inoltre dal punto 4 del Piano Regionale Amianto della Lombardia e dal D.D.G. n. 13237 del 18.11.2008 della Direzione Generale Sanità.
In particolare per le sole coperture in cemento-amianto (“eternit”), la Regione Lombardia con il suddetto decreto ha predisposto un documento tecnico – Indice di Degrado – per consentire la valutazione dello stato di conservazione del materiale. La valutazione ha un significato operativo ed è utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica che sono a carico del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività. Tale documento deve essere conservato presso la sede dell’interessato.
Se dalle valutazioni effettuate circa lo stato di conservazione ricorrono gli elementi per procedere alla bonifica degli edifici (rimozione, incapsulamento o confinamento), la stessa va effettuata nel rispetto delle specifiche procedure tecniche per la salvaguardia dei lavoratori e per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico, ricorrendo ad aziende specializzate e a seguito dell’inoltro del previsto Piano di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 all’ASL competente territorialmente, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Imprese specializzate
Gli interventi di bonifica su manufatti dove vi sia la presenza di amianto sono classificabili in:
- rimozione dei materiali di amianto – richiede l’applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell’amianto rimosso;
- incapsulamento – trattamento dell’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che, a seconda del tipo di prodotto usato, tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l’aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta;
- confinamento – installazione di una barriera a tenuta che separi l’amianto dalle aree occupate dell’edificio.
Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all’interno del confinamento.
In ognuno di questi casi, l’intervento può essere eseguito solo da una impresa specializzata e formalmente abilitata. Tale idoneità può essere accertata consultando l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al seguente indirizzo internet:
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/ElenchiIscritti
Comparirà una prima schermata, dove selezionare la casella Categoria e quindi, nella schermata seguente, con menù a discesa selezionare la Sezione (Regione), la Provincia e infine la Categoria del rifiuto (10A o 10B).
Le categorie riguardanti le bonifiche di beni contenenti amianto sono:
- 10A = attività effettuata su materiali edili contenenti amianto legati in matrici cementizie o retinoidi. (es.: lastre tipo “Eternit”)
- 10B = attività effettuata su materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto
Le ditte ricomprese nella Categoria 10B sono abilitate ad effettuare bonifiche anche di materiali di categoria 10A.