Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
L’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha stabilito che a partire dal 1^ gennaio 2012 la produzione di certificati è possibile solo nei rapporti tra privati, mentre alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi i cittadini devono produrre dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni) o di atti di notorietà. La normativa ha introdotto così l’assoluto divieto alle P.A. e a gestori di pubblici servizi di richiedere al cittadino dati già disponibili o in loro possesso, e l’obbligo di acquisire d’ufficio le relative informazioni detenute da altre amministrazioni.
I recapiti telefonici e le caselle di posta elettronica istituzionale degli uffici responsabili del procedimento che sono preposti per le proprie attività a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni sono disponibili consultando la sezione Amministrazione – Uffici.