Descrizione
La legge prevede inoltre la possibilità di nominare un "Fiduciario", ovvero una persona di fiducia, maggiorenne e capace di intendere e di volere, la quale fa le veci del dichiarante e lo rappresenta nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie. Il Fiduciario accetta l’incarico sottoscrivendo le DAT e ne conserva una copia. Il nominato può altresì rinunciare con atto scritto, comunicandolo al disponente. Il suo incarico può essere revocato dal dichiarante in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
Le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente anche nei casi in cui non contengano la nomina di un Fiduciario, questi vi abbia rinunciato, sia divenuto incapace o sia deceduto.
Il Medico che riceve le DAT ne è tenuto sempre al rispetto. Le DAT possono essere disattese, in tutto o in parte, dal Medico in accordo con il Fiduciario, solo qualora appaiano palesemente incongrue, non corrispondenti alla condizione clinica o qualora emergano nuove terapie, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di disaccordo tra Fiduciario e Medico la questione è rimessa al Giudice Tutelare.