Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - Comune di Bareggio

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Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)

Il SUAP, Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010), è il referente unico per le imprese, sul territorio in cui si svolge l’attività o dove è situato l’impianto, per tutte le procedure relative all'esercizio di attività produttive di beni e servizi (localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59).

Per “attività produttive” si intendono tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.

Devono quindi fare riferimento al SUAP, tutte le imprese, individuali o collettive, iscritte alla Camera di Commercio e le Agenzie per le imprese, soggetti privati, dotati di personalità giuridica al quale sono riconosciute funzioni di natura istruttoria e d'asseverazione (D.P.R. n. 159 del 9 luglio 2010).

Sono esclusi dall'ambito di competenza del SUAP gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

La SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è la dichiarazione che consente alle imprese Produttive, artigianali e commerciali di iniziare o modificare un attività dal giorno in cui viene trasmessa al Comune, in quanto, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, la segnalazione produce effetti immediati.

La dichiarazione dell'imprenditore, infatti, sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

L'imprenditore che non desideri presentare autonomamente la SCIA, perché non dotato di firma digitale, oppure perché non pratico delle procedure informatiche, può avvalersi di un professionista o della propria Associazione di Categoria a cui conferire l'apposita procura speciale.
Il Comune accerta, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei presupposti e requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l'imprenditore che si fosse reso responsabile di false dichiarazioni.

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

Ai sensi del Decreto legislativo 31/3/1998 n. 114 il commercio all'ingrosso rappresenta l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione. 

In particolare a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 147/2012, con l’articolo 8, comma 2, lett. c) è stato soppresso il divieto di esercitare congiuntamente nello stesso punto vendita le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio. Le due attività di vendita possono quindi essere svolte contestualmente nel medesimo locale. Tuttavia va precisato che al fine di individuare la disciplina normativa applicabile ad ogni singolo caso, la superficie di vendita utilizzata deve essere considerata nella sua interezza. L'attività congiunta è quindi consentita, ma il superamento dei limiti di superficie che differenziano il commercio di vicinato dalle medie e grandi strutture di vendita implica l’applicazione delle norme volte a consentire l’insediamento di queste ultime.

Inoltre, l’attività di commercio all’ingrosso del settore alimentare, ancorché svolta senza deposito, è da intendersi soggetta all’adempimento della notifica sanitaria. Sono soggetti, infatti, ad obbligo di notifica ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 tutti gli stabilimenti del settore alimentare (dove per stabilimento si intende ogni singola unità dell’impresa alimentare), che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita, a cui non si applichi il riconoscimento previsto dal Regolamento (CE) n. 853/2004 o il riconoscimento previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004 per la produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi alimentari (Risoluzione n. 398620 del 26 settembre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico).

Presentazione delle Domande

Il SUAP del Comune di Bareggio, ha sottoscritto un accordo con la Camera di Commercio di Milano per l´utilizzo del software gestionale accessibile dal portale “impresainungiorno.gov.it”, al fine di garantire una gestione telematica di tutte le pratiche di competenza del SUAP come previsto dal D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010.

Tutte le segnalazioni, domande, comunicazioni e dichiarazioni relative alle attività di produzione di beni e servizi di competenza del SUAP, devono quindi essere presentate esclusivamente in forma telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bareggio.

Per accedere al portale ed inoltrare le segnalazioni, domande, comunicazioni e dichiarazioni
è necessario registrarsi con:

  • nome utente e password
  • CNS, SPID o token USB con firma digitale

Si avvisa inoltre che:

  • le richieste presentate attraverso altri canali saranno respinte;
  • tutte le pratiche edilizie prodotte erroneamente mediante il portale Impresainungiorno saranno considerate prive di efficacia e non produrranno alcun effetto amministrativo. Le stesse dovranno pertanto essere ripresentate mediante il portale dello Sportello Unico dell’Edilizia;
  • alcuni procedimenti sono soggetti al pagamento dei diritti istruttori comunali tramite il sistema PagoPA. Si invita pertanto a consultare la relativa tabella. Per il pagamento dei diritti sanitari consultare la pagina web di ATS.

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