Statuto - Comune di Bareggio

Comune | Statuto - Comune di Bareggio

Lo Statuto

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SEZIONE I – PRINCIPI

Art. 1 Principi, Autonomia Statutaria
Art. 2 Denominazione, Territorio, Gonfalone e Stemma
Art. 3 Finalità
Art. 4 Sviluppo economico
Art. 5 Funzioni
Art. 6 Programmazione e Cooperazione
Art. 7 Albo pretorio
Art. 8 Servizi pubblici
Art. 9 Demanio e patrimonio

SEZIONE II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 10 Organi
Art. 11 Il Consiglio Comunale
Art. 12 Funzionamento del Consiglio
Art. 13 Commissioni consiliari di controllo e garanzia
Art. 14 Competenze del Consiglio
Art. 15 Linee programmatiche
Art. 16 Consiglieri comunali
Art. 17 Attività ispettiva e commissioni di indagine
Art. 18 Giunta Comunale
Art. 19 Competenza della Giunta
Art. 20 Rappresentanza legale dell’ente
Art. 21 Il Sindaco
Art. 22 Mozione di sfiducia
Art. 23 Vicende della carica del Sindaco
Art. 24 Vice Sindaco e Assessore anziano
Art. 25 Responsabilità
Art. 26 Divieto di incarichi e consulenze
Art. 27 Pubblicità delle spese elettorali

SEZIONE III - PARTECIPAZIONE

Art. 28 Partecipazione popolare
Art. 29 Rapporti con le associazioni
Art. 30 Organismi di partecipazione
Art. 31 Referendum consultivo
Art. 32 Consultazioni
Art. 33 Iniziativa dei singoli
Art. 34 Diritto d'accesso e di informazione
Art. 35 Partecipazione al procedimento
Art. 36 Ufficio relazioni con il pubblico

SEZIONE IV – DIFENSORE CIVICO

Art. 37 Istituzione, attribuzioni
Art. 38 Requisiti
Art. 39 Nomina, durata in carica, decadenza e revoca
Art. 40 Sede, dotazione organica, indennità
Art. 41 Rapporti con gli organi comunali

SEZIONE V - UFFICI E PERSONALE

Art. 42 Principi di organizzazione degli uffici e dei servizi
Art. 43 Diritti e doveri dei dipendenti
Art. 44 Segretario Comunale
Art. 45 Vice Segretario Comunale
Art. 46 Responsabili di posizione organizzativa
Art. 47 Funzioni dei Responsabili delle posizioni organizzative
Art. 48 Collaborazioni esterne ed Uffici speciali
Art. 49 Pari opportunità
Art. 50 Il Nucleo di Valutazione

SEZIONE VI – ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 51 Costituzione e partecipazione
Art. 52 Aziende speciali
Art. 53 Struttura delle Aziende speciali
Art. 54 Istituzioni
Art. 55 Società per azioni o a responsabilità limitata
Art. 56 Convenzioni
Art. 57 Consorzi
Art. 58 Accordi di programma
Art. 59 Conferenza di servizi
Art. 60 Vigilanza e controlli
Art. 61 Personale

SEZIONE VII - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 62 Finanza locale
Art. 63 Pubblicizzazione dei dati di bilancio
Art. 64 Regolamento di contabilità e dei contratti
Art. 65 Controllo di gestione
Art. 66 Il collegio dei revisori dei conti
Art. 67 Tesoreria
Art. 68 Regolamenti

SEZIONE VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 69 Approvazione e modifiche allo Statuto
Art. 70 Pubblicazione ed entrata in vigore

SEZIONE I – PRINCIPI

Art. 1 Principi, Autonomia Statutaria
1. Il Comune di Bareggio è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune di Bareggio è ente democratico e si ispira ai principi europeistici ed universali della pace e della solidarietà.
4. Il Comune di Bareggio condivide i principi di autodeterminazione riconosciuti e sanciti dalla Costituzione della Repubblica, condivide il principio sancito con l'atto di Helsinki in base al quale gli Stati devono rispettare l'eguaglianza dei diritti dei popoli all'autodeterminazione operando in ogni momento in conformità ai fini ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite. Il Comune riconosce la famiglia come nucleo essenziale della comunità nonché quale primario centro propulsore nella crescita ed educazione delle nuove generazioni, ne favorisce il ruolo educativo e di sostegno ai suoi componenti ed assume come valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi dell’amministrazione, la promozione della famiglia, società naturale fondata sul matrimonio. I servizi comunali sono indirizzati al rispetto dei valori sociali, etici e morali della famiglia.
5. Il Comune di Bareggio si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali e rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse secondo il principio della sussidiarietà.
6. In forza di quanto previsto nel D.lgs 267/2000 art. 78 e nell’art.26 del presente Statuto si riconosce la necessità della separazione tra interesse pubblico e privato, sia esso di carattere personale o societario degli Amministratori in carica. Il Comune di Bareggio, auspicando la più ampia trasparenza dei suoi Amministratori durante l’esercizio del proprio mandato, considera la “questione morale ed etica” come impegno prioritario al momento di assunzione della carica pubblica. Si intende come “morale ed etica” la gestione pubblica improntata alla trasparenza, onestà e difesa dei valori fondamentali, che sono alla radice della nostra società. Ne consegue che gli stessi dovranno tenere comportamenti atti al raggiungimento di questi obiettivi.

Art 2 Denominazione, Territorio, Gonfalone e Stemma
1. La denominazione ufficiale dell'ente è "Comune di Bareggio ".
2. Il Comune di Bareggio comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. 
3. Sede degli organi comunali è il "Palazzo Comunale" e le sue dipendenze. 
4. Il Comune ha, come suoi segni distintivi lo stemma ed il gonfalone realizzati, proposti e adottati negli anni trenta e così descritti: Stemma: "Partito = I di verde al fascio di spighe di grano al naturale, legati di oro. II d'azzurro a un pioppo al naturale sul terreno verde = alla sbarra d'oro attraversante carica di uno staffile manicato di bianco con corregge al naturale". Gonfalone: "Drappo con la riproduzione dello stemma comunale su fondo bianco e con l'iscrizione delle parole - Comune di Bareggio - ornato in basso da due rametti di quercia e di agrifoglio disposti a semicerchio e legati da nastrino di colore rosso".
5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
6. Il Sindaco può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art.3 Finalità
1. Il Comune di Bareggio, nel rispetto dei principi della Costituzione, della legge, della dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo e della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, persegue le seguenti finalità:
a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'uguaglianza degli individui;
b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale; 
c) promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e delle persone svantaggiate;
d) promozione e tutela dei diritti del malato e dei portatori di handicap;
e) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali, compreso il patrimonio linguistico;
f) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
g) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
h) promozione della attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;
i) promozione del diritto allo studio;
l) garantire il rispetto del diritto di libera scelta della famiglia nei confronti dei soggetti giuridici erogatori di prestazioni, nonché del principio di sussidiarietà nel rapporto tra famiglia e le istituzioni pubbliche così come previsto dalla legislazione.
2. Il Comune di Bareggio assume su tali materie iniziative dirette e favorisce quelle proprie di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.
3. Il Comune valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa.

Art.4 Sviluppo economico
1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove, anche mediante un’adeguata programmazione della gestione del territorio, lo sviluppo dell’imprenditorialità privata e dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Il Comune promuove ed incoraggia iniziative atte allo sviluppo dell'occupazione giovanile, favorendo la formazione di associazioni o cooperative composte da giovani.
4. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
5. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 5 Funzioni
1. Il Comune di Bareggio svolge funzioni amministrative proprie e funzioni attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidarietà, nei limiti stabiliti dalla Costituzione e secondo i principi della legge e del presente statuto.
2. Per l'esercizio di funzioni proprie e delegate in ambiti territoriali sovra comunali, attua forme di cooperazione con altri Comuni, la Provincia, la Regione e con tutti gli altri organismi interessati.
3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
4. E’ impegnato, anche attraverso l'adesione ad organismi nazionali ed internazionali, alla costruzione della Federazione Europea nella democrazia e nella pace.
5. Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 6 Programmazione e Cooperazione
1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con comuni vicini, con la Provincia di Milano, con la Regione Lombardia.

Art. 7 Albo pretorio
1. La Giunta Comunale destina un apposito spazio ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e la pubblicità legale e stabilisce le modalità di affissione degli atti, garantendone la lettura integrale presso gli Uffici, e la facilità di accesso nei giorni feriali e festivi.

Art. 8 Servizi pubblici
1. Il Comune gestisce i servizi pubblici locali nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; 
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’art. 116 d.lgs. 267/2000.

Art. 9 Demanio e patrimonio
1 Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.
2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme di legge.

SEZIONE II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 10 Organi
1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Art. 11 Il Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è organo collegiale di indirizzo e controllo politico-amministrativo, eletto contestualmente all’elezione del Sindaco, secondo le disposizioni della legge.
2. La composizione numerica e la durata sono stabilite dalla legge.
3. Alla scadenza del mandato, rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, cioè non rinviabili senza pregiudizio dei diritti dell’ente e dei terzi.

Art. 12 Funzionamento del Consiglio
1. L'attività del Consiglio e le modalità della sua autonomia funzionale ed organizzativa sono disciplinate dal regolamento.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio, al quale sono attribuiti altresì i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle altre attività del Consiglio. Il Presidente del Consiglio è eletto nel suo seno secondo le modalità previste dal regolamento. Unitamente al presidente il Consiglio elegge un vicepresidente per l’esercizio delle funzioni vicarie.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del vicepresidente i poteri del Presidente sono esercitati dal Sindaco.
4. Quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, il Consiglio è convocato, in un termine non superiore a venti giorni, con all'ordine del giorno le questioni richieste, rientranti nelle competenze del Consiglio. I richiedenti allegano alla richiesta il testo della proposta di deliberazione o della mozione da discutere.
5. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento.
6. Il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento del Consiglio determina i poteri delle commissioni, la formazione, la pubblicità dei lavori, la costituzione di commissioni speciali di indagine.
7. In tutti gli organismi di promanazione consiliare e in ogni altra attività del Consiglio è garantita la presenza delle minoranze, alle quali spetta la presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia.

Art. 13 Commissioni consiliari di controllo e garanzia
1. Il Regolamento del Consiglio prevede la costituzione di Commissioni consiliari di controllo e garanzia la cui presidenza è riservata alla minoranza.
2. Le commissioni di cui al precedente comma vengono costituite all'interno del Consiglio comunale quando il Consiglio rilevi la necessità di effettuare accertamenti, nell'ambito delle funzioni di controllo politico amministrativo proprie del Consiglio, su fatti, attività e comportamenti degli organi elettivi e sui soggetti nominati dal Sindaco (dipendenti, incaricati, rappresentanti).
3. Sono esclusi dalla competenza del Consiglio Comunale e delle sue Commissioni i compiti di controllo tecnico attribuiti per legge e per Statuto ad altri soggetti.
4. Il Consiglio Comunale, nella deliberazione di nomina delle commissioni consiliari di cui al presente articolo, indica motivatamente i compiti e le funzioni delle commissioni, così come specificato nel regolamento.

Art. 14 Competenze del Consiglio
1. Al Consiglio comunale spettano le attribuzioni e competenze di cui all'art.42 d.lgs. 267/2000, nonché quelle previste dalle leggi statali e regionali emanate successivamente, e tutte quelle specificate nel presente Statuto.

Art. 15 Linee programmatiche
1. Entro 60 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, acquisito il parere della Giunta presenta al Consiglio le Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.
2. Il Consiglio comunale è chiamato, in sede di discussione, a partecipare alla definizione delle linee relativamente all’attività di propria competenza.
3. Il documento, dopo la discussione, è sottoposto all’approvazione del Consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza semplice.
4. Il Consiglio partecipa alla verifica ed all’adeguamento delle linee programmatiche in sede di verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi.

Art. 16 Consiglieri comunali
1. La posizione giuridica dei Consiglieri, l’elezione, le dimissioni, la surroga, sono regolate dalla legge.
2. All’inizio del mandato ogni consigliere è tenuto a comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi. Analogo adempimento è effettuato alla fine del mandato.
3. I Consiglieri comunali, hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un Consigliere può superare l’importo pari ad un terzo dell’indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco. L’interessato può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari.
4. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Ai gruppi consiliari è assicurata, per l'esercizio delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, spazi e supporti tecnici.
5. Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza si determina per l’assenza a tre sedute consiliari consecutive o a 10 complessive, salvo che sia stata giustificata l’impossibilità a parteciparvi. Il Segretario Comunale, d’ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, contesta la circostanza al Consigliere, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i quindici giorni successivi il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la circostanza contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione, ad intervenuta esecutività, è depositata nella segreteria e notificata all’interessato entro i cinque giorni successivi.
6. Ai Consiglieri comunali può essere conferita delega dal Sindaco come specificato all’art. 21, comma, 4, lett. n).

Art. 17 Attività ispettiva e commissioni di indagine
1. I Consiglieri possono presentare al Sindaco e alla Giunta interrogazioni e altre istanze di sindacato ispettivo, alle quali il Sindaco o l'Assessore competente rispondono, entro trenta giorni. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento.

Art. 18 Giunta Comunale
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero fino a sette Assessori. Devono essere presenti entrambi i sessi.
2. Il Sindaco, prima della presentazione al Consiglio Comunale delle linee programmatiche, nomina gli Assessori, tra cui un Vice Sindaco, scegliendoli anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. L'eventuale nomina è nulla.
4. I componenti la Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da loro amministrato.
5. Della nomina della Giunta, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro dieci giorni dalla revoca e comunque nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale.
7. La Giunta è convocata, presieduta e diretta dal Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate in sedute segrete.
8. La Giunta adotta proprie norme di funzionamento.

Art. 19 Competenza della Giunta
1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei Responsabili dei Servizi.
Inoltre:
a) esprime il proprio parere sulla relazione del Sindaco al Consiglio, sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato;
b) collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
c) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
d) adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
e) può esprimere parere preventivo sugli incarichi professionali da conferirsi da parte dei titolari delle posizioni organizzative e sugli appalti;
f) approva l’Albo delle candidature alla carica di Difensore civico, sentito il Sindaco.
2. La Giunta può altresì sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell’organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell’ente.
3. Nella sua attività la Giunta può avvalersi delle commissioni nominate dal Consiglio comunale.
4. Adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 20 Rappresentanza legale dell’ente
1. La rappresentanza legale dell’ente spetta al Sindaco o ai Responsabili di posizioni organizzative secondo quanto previsto nei seguenti comma.
2. I responsabili di posizione organizzativa dell’ente promuovono e resistono alle liti, adottando allo scopo apposita determinazione, con la quale assegnano l’incarico al patrocinatore dell’ente.
3. La Giunta può formulare indirizzi di natura generale rivolti ai responsabili, per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali o per definire i criteri direttivi nell’esercizio della competenza di cui al precedente comma.
4. Ove il responsabile decida di non resistere in giudizio deve darne motivata comunicazione alla Giunta, che adotterà gli opportuni provvedimenti.
5. Nel caso le controversie riguardino atti di Giunta o di Consiglio la rappresentanza in giudizio spetta al Sindaco, previa autorizzazione della Giunta.

Art. 21 Il Sindaco
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni della legge, ed è membro del Consiglio. Il Sindaco è organo monocratico del Comune e lo rappresenta ufficialmente.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Il terzo mandato consecutivo è consentito se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
3. Nell’esercizio delle sue prerogative e nei casi previsti dalla legge, indossa a tracolla la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, che costituisce il suo distintivo. Il Sindaco presta davanti al Consiglio nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
4. Il Sindaco, quale capo dell’Amministrazione:
a) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
b) nomina il Segretario comunale;
c) nomina il Direttore generale;
d) nomina i componenti della Giunta;
e) convoca e presiede la Giunta;
f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi sia fra il personale dipendente sia con contratto a tempo determinato;
g) attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, con l’esclusione degli incarichi di competenza dei responsabili di posizione organizzativa;
h) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti;
i) è preposto alla riservatezza degli atti del Comune; gli atti di natura gestionale relativi alla tutela della privacy sono di competenza dei responsabili degli uffici e/o dei servizi, individuati dal Sindaco, secondo quanto disposto in apposito regolamento;
j) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
k) promuove e sottoscrive gli accordi di programma, convoca la conferenza per verificare la possibilità di concordare gli accordi di programma che intende promuovere, presiede il collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di cui è promotore;
l) predispone, sentita la Giunta e il Presidente del Consiglio, l’ordine del giorno del Consiglio Comunale;
m) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
n) ha facoltà di attribuire deleghe a Consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all’esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l’espletamento di compiti di rappresentanza.
Nella veste di capo dell’Amministrazione il Sindaco si adopera per promuovere le pari opportunità negli organi collegiali del Comune e degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.
5. Il Sindaco è ufficiale di Governo e in tale veste:
a) svolge i servizi di spettanza statale e, in particolare, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalla legge in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al Comune, e, in particolare, alla emanazione degli atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
c) adotta i provvedimenti contingibili e urgenti;
d) ha competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità.

Art. 22 Mozione di sfiducia
1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi della normativa vigente.

Art. 23 Vicende della carica del Sindaco
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

Art. 24 Vice Sindaco e Assessore anziano
1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.59 d. lgs. 267/2000.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore anziano intendendo, per tale, il più anziano in età.

Art. 25 Responsabilità
1. Il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della autonomia gestionale ed operativa della struttura burocratica, secondo quanto previsto dall’art. 78 D. lgs. 267/2000.
2. Per gli amministratori del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Art. 26 Divieto di incarichi e consulenze
1. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune, fatta salva la possibilità di cui all’art. 51 comma 5 del presente Statuto.

Art.27 Pubblicità delle spese elettorali
1. Entro cinque giorni dalla presentazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale e delle candidature alla carica di Sindaco, ciascuna formazione deve depositare presso la Segreteria del Comune, in libera visione per il pubblico, una dichiarazione indicante i mezzi finanziari con cui intende fronteggiare le spese per la campagna elettorale.
2. Il rendiconto deve essere presentato dai candidati al Consiglio Comunale e dal candidato Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti per la presentazione al Consiglio nella prima seduta.
3. La copia del rendiconto e la relazione della Commissione speciale sono affisse all'Albo pretorio per la durata di trenta giorni.

SEZIONE III - PARTECIPAZIONE

Art. 28 Partecipazione popolare
1. La partecipazione della popolazione si attua attraverso il coinvolgimento della stessa nelle decisioni sui temi di interesse generale, nelle forme previste dai successivi articoli e dal regolamento.
2. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale di cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 29 Rapporti con le associazioni
1. Il Comune valorizza le libere forme associative, impegnandosi a:
a) favorire e sostenere l'associazionismo locale;
b) garantire la presenza di rappresentanti delle associazioni negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune;
c) mettere a disposizione delle associazioni aventi sede nel territorio comunale le strutture e i beni strumentali occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni con le modalità di cui al regolamento.
2. Ai fini di cui al comma precedente, il Comune istituisce un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli enti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni presenti e operanti nel territorio.

Art. 30 Organismi di partecipazione
1. Il Comune promuove la costituzione di organismi di partecipazione.
2. Il Comune istituisce a tal fine una o più consulte nei settori dell'economia, del lavoro, dell'ambiente, della cultura, dello sport e della qualità della vita.
3. Le consulte esprimono pareri sul bilancio preventivo, sul programma degli investimenti, sul piano regolatore generale, sui piani d'attuazione e sul rendiconto d'esercizio.
4. Il Consiglio comunale tiene, almeno una volta all'anno, una riunione aperta alla partecipazione di tutta la popolazione.
5. Il Comune assicura agli organismi di partecipazione la sede e i beni strumentali necessari per l'esercizio della loro attività.

Art. 31 Referendum consultivo
1. Con la consultazione referendaria la popolazione esprime la loro volontà ed i propri orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale, che devono riguardare materie di esclusiva competenza locale.
2. Il regolamento disciplina le modalità per l'indizione e la tenuta delle consultazioni nel rispetto dei principi dello Statuto.
3. Il Consiglio Comunale delibera, di propria iniziativa o su richiesta di almeno il 10% degli elettori, l'indizione di referendum consultivi, anche limitati ad una parte determinata del corpo elettorale.
4. Sono esclusi dal referendum i bilanci, le entrate tributarie, i piani urbanistici generali, gli atti di esecuzione di norme legislative e tutti gli atti di programmazione e pianificazione per i quali è prevista una procedura che consente l’intervento dei cittadini.
5. I referendum consultivi vengono effettuati non più di una volta all'anno, la data di svolgimento è fissata con provvedimento del Sindaco, non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali.
6. La proposta referendaria è approvata se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori e se ha conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
7. Entro 60 gg. dalla proclamazione del risultato l’organo competente adotta i provvedimenti conseguenti.

Art. 32 Consultazioni
1. Il Comune consulta, anche per loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni e le altre formazioni economiche e sociali, nelle forme previste dal regolamento.
2. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, del Piano regolatore generale e degli altri strumenti di pianificazione.
3. Tale consultazione può avvenire anche mediante assemblee pubbliche.

Art. 33 Iniziativa dei singoli
1. Chiunque singolo o associato, può rivolgere al Comune istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento.
2. Il Sindaco, in ragione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno del competente organo comunale.

Art. 34 Diritto d'accesso e di informazione
1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, in forza di quanto previsto dal regolamento.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui l’ente è in possesso; il regolamento disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

Art. 35 Partecipazione al procedimento
Il regolamento disciplina la partecipazione al procedimento da parte dei cittadini e di tutti gli altri soggetti interessati.

Art. 36 Ufficio relazioni con il pubblico
1. Per le finalità contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, è istituito l’Ufficio per le relazioni con il pubblico il cui funzionamento è garantito attraverso idonea organizzazione degli Uffici comunali.

SEZIONE IV – DIFENSORE CIVICO

Art. 37 Istituzione, Attribuzioni
1. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione comunale.
2. Spetta al Difensore Civico curare a richiesta dei singoli. ovvero di enti pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l’Amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.
3. Il Difensore Civico agisce d’ufficio, qualora, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
4. Il Difensore civico esercita altresì il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale, su richiesta dei consiglieri, a termine di legge.
5. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico, fatto salvo il caso della richiesta di controllo di legittimità di cui al comma precedente.

Art. 38 Requisiti
1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico amministrativa.
2. Non sono eleggibili alla carica:
a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
b) i membri del Parlamento, i Consiglieri comunali, regionali, provinciali e circoscrizionali; 
c) i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;
d) gli amministratori di enti o aziende dipendenti dal Comune.
3. Il Difensore Civico è incompatibile con qualsiasi carica elettiva e con rapporti di servizio e/o di collaborazione professionale con l’Amministrazione Comunale.

Art. 39 Nomina, durata in carica, decadenza e revoca
1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Se dopo tre votazioni che devono tenersi a distanza di almeno tre giorni l'una dall'altra, nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione, ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
3. Il Consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni.
4. Il Difensore civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.
5. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
6. Il Difensore Civico può essere revocato per violazione di legge, per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 40 Sede, dotazione organica, indennità
1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso la Casa comunale.
2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta comunale, d'intesa con il Difensore civico, nell'ambito del personale comunale o con collaborazione professionale. 
3. Al Difensore civico compete un'indennità di carica fissata dal Consiglio comunale e comunque non superiore all'indennità di carica spettante agli Assessori comunali.

Art. 41 Rapporti con gli organi comunali 
1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
a) relazioni dettagliate al Sindaco e al Segretario Comunale per le opportune determinazioni;
b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento nonché relazioni dettagliate nei casi di particolare importanza
o urgenza quando il Difensore civico lo ritenga opportuno.

SEZIONE V - UFFICI E PERSONALE

Art. 42 Principi di organizzazione degli Uffici e dei Servizi
1. Il Comune con il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e per la definizione periodica della dotazione organica; con il PEG sono definite le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa.
2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità. 
3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità e/o interdisciplinarietà delle funzioni anche mediante ricorso a strutture trasversali e o di staff.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
5. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
6. Gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.
7. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il migliore soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art.43 Diritti e Doveri dei dipendenti
1. Il personale comunale è inserito nella struttura comunale secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa. L’inquadramento, mediante la stipulazione del contratto individuale, non conferisce una specifica posizione nella struttura organizzativa dell’Ente, bensì riconosce al dipendente il diritto ad essere adibito a mansioni ascrivibili alla categoria di appartenenza, in quanto professionalmente equivalenti.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Art. 44 Segretario Comunale
1. La posizione giuridica del Segretario comunale è regolata della legge.
2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Il Segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
c) esercita gli ulteriori compiti attribuiti dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
3. Gli organi dell'Ente possono chiedere al Segretario Comunale la consulenza giuridicoammimistrativa, in relazione alla complessità di una determinata proposta deliberativa o di determinazione, sotto forma di visto di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, o di sintetica consulenza scritta.
4. Il Segretario Comunale coordina l’attività dei responsabili incaricati dal Sindaco, i quali collaborano con il Segretario comunale al raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione comunale.
5. Al Segretario Comunale possono essere conferite le funzioni di Direttore Generale con provvedimento sindacale, che precisa i contenuti dell’incarico, il compenso, le modalità di revoca.

Art. 45 Vice Segretario Comunale
1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del Vice Segretario, con il conferimento delle relative funzioni ad uno dei funzionari apicali dell’Ente, responsabile di posizione organizzativa, a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia stato assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con contratto di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato, comunque dipendente dell’Ente.

Art. 46 Responsabili di posizione organizzativa
1. Le norme di organizzazione disciplinano la nomina, la revoca e le funzioni dei Responsabili delle posizioni organizzative.
2. Il PEG definisce gli obiettivi assegnati al Responsabile di posizione organizzativa.

Art. 47 Funzioni dei Responsabili delle posizioni organizzative
1. Spetta ai Responsabili di posizione organizzativa la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo Statuto e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Responsabili mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai Responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.
In particolare il Responsabile di posizione organizzativa:
a) cura l’immagine dell’Amministrazione comunale all’esterno, principalmente attraverso l’ottimizzazione dei servizi all’utenza e la motivazione del personale in tal senso;
b) redige proposte alla Giunta, d’intesa con gli Assessori competenti, per il Bilancio di previsione e per ogni altro atto di natura programmatica inerente il servizio o il settore assegnatogli;
c) è datore di lavoro, anche rispetto alla legge 626/1994, nei confronti del personale assegnatogli;
d) propone fattori e metodi di valutazione del personale sia ai fini di misurare le prestazioni, sia ai fini della progressione orizzontale; valuta le prestazioni del personale assegnatogli e ne cura il relativo aggiornamento;
e) è responsabile della corretta gestione dei dati in relazione alle norme sulla tutela della riservatezza e a quelle sulla trasparenza;
f) rappresenta il Comune nella stipulazione dei contratti, ad esclusione delle convenzioni fra Enti territoriali e ad esclusione dei contratti di lavoro, che vengono stipulati dal Direttore generale, ove nominato. In assenza del Direttore generale i contratti di lavoro vengono stipulati dal Responsabile del Servizio personale;
g) è responsabile dell’accesso ai documenti formati o detenuti presso il proprio settore, nei termini e con le modalità stabiliti dall’apposito regolamento;
h) ha la rappresentanza legale dell’ente in base a quanto stabilito all’art. 20 del presente Statuto.

Art. 48 Collaborazioni esterne ed Uffici speciali
1. L’Amministrazione comunale può ricorrere a collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. L’Amministrazione comunale può avvalersi di collaborazioni esterne, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato, secondo quanto disciplinato dalle norme regolamentari.
3. Possono essere costituiti Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, del Consiglio comunale o della Giunta comunale, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato anche con contratto di diritto privato.

Art. 49 Pari opportunità
L’Amministrazione comunale garantisce e promuove le pari opportunità anche nei rapporti di lavoro subordinato.

Art. 50 Il Nucleo di Valutazione
E’ istituito il Nucleo di Valutazione con le finalità di legge e con le modalità operative di cui alla contrattazione decentrata e al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

SEZIONE VI - ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 51 Costituzione e partecipazione
1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si provvede in base alle disposizioni vigenti in materia.
3. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1° debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
4. Ai predetti rappresentanti spettano l’indennità ed i permessi previsti dalla legge.
5. I Consiglieri Comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale.

Art. 52 Aziende speciali
1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 53 Struttura delle aziende speciali
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
5. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
6. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal Consiglio comunale.
7. La durata in carica degli amministratori è stabilita dallo statuto dell’ente.

Art. 54 Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune per l’esercizio di servizi sociali, privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione. 
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. La durata in carica degli amministratori è stabilita dallo statuto dell’ente.

Art. 55 Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo alla loro costituzione.
2. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Sindaco sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti di gestione considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.
5. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 56 Convenzioni
1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 57 Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di più funzioni, secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 58 Accordi di programma
1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L’accordo di programma consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 34, comma 4 D.lgs. 267/2000.
3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art. 59 Conferenza di servizi
1. Alla conferenza di servizi si applicano le disposizioni vigenti in materia.
2. In tutti i casi in cui i tempi lo consentano, il Sindaco comunica il calendario delle riunioni delle conferenze di servizi e il loro oggetto al Consiglio comunale. Ove i tempi non lo consentano, il Sindaco può convocare senza formalità la Conferenza dei capigruppo.
3. Ove la conferenza di servizi sia finalizzata alla realizzazione di opere di competenza regionale che comportino varianti allo strumento urbanistico comunale, il Sindaco convoca senza ritardo il Consiglio comunale, per sottoporre i contenuti di tale variante.

Art. 60 Vigilanza e controlli
1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico- finanziaria dell'Ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art. 61 Personale
1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale, sono regolati dalle leggi e dai contratti.

SEZIONE VII - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 62 Finanza locale
1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 63 Pubblicizzazione dei dati di bilancio
1. Il Consiglio delibera entro il termine stabilito dalla legge il bilancio pluriennale e il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il conto consuntivo.
2. L'Amministrazione comunale, per assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici dei due documenti contabili e dei loro allegati, mette a disposizione di chi ne faccia richiesta, senza costi, una scheda sintetica del bilancio e del rendiconto.

Art. 64 Regolamento di contabilità e dei contratti
1. Il Consiglio comunale approva il regolamento di contabilità e quello dei contratti, con criteri di trasparenza e di semplificazione delle procedure.
2. Il regolamento dei contratti disciplina in particolare gli appalti, le forniture e i servizi al di sotto della soglia comunitaria.

Art. 65 Controllo di gestione
1. E’ istituito il controllo economico interno di gestione, secondo le modalità di cui al regolamento di contabilità, per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi.
2. Il controllo di gestione si articola almeno nelle seguenti fasi:
a) predisposizione ed analisi di un piano dettagliato di obiettivi;
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
3. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione può essere costituita con incarichi affidati a professionisti esterni all'ente.

Art. 66 Il collegio dei revisori dei conti
1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori, composto da tre membri, scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell'albo dei dottori commercialisti e in quello dei ragionieri.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
4. Il collegio dei revisori dei conti assiste alle sedute della Giunta Comunale quando ne faccia espressa richiesta il Sindaco, in occasione dell’esame di provvedimenti generali attinenti alla gestione economico-finanziaria.
5. Il collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con l'organo consiliare partecipando ove richiesto alle sedute;
b) esprime pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
d) relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità;
e) riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione;
f) effettua verifiche di cassa.
6. L'organo di revisione è dotato dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, mediante assegnazione di un ufficio presso la sede comunale.
7. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
8. Le modalità della revisione economico finanziaria sono disciplinate dal regolamento di contabilità.

Art. 67 Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante ;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 68 Regolamenti
1. Il Comune di Bareggio si dota dei regolamenti previsti dalla legge, dal presente Statuto nonché di tutti i regolamenti necessari all'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti sono ispirati ai principi della legge e dello Statuto.
3. Per la formazione e/o l’esame dei regolamenti il Consiglio Comunale può avvalersi di apposita commissione.
4. L'entrata in vigore di modifiche statutarie o legislative determina l'abrogazione delle norme di regolamento con esse incompatibili.
5. I regolamenti entrano in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione.
6. Il testo vigente dei regolamenti è depositato nella Segreteria del Comune in libera visione dei cittadini.
7. Il testo dei regolamenti necessari all’esercizio dei diritti di partecipazione è reso disponibile anche mediante strumenti telematici.

SEZIONE VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 69 Approvazione e modifiche allo Statuto
1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 70 Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Dopo l'espletamento del controllo da parte dell’organo regionale, lo Statuto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione, affisso all'Albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi, inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio.
3. Dalla data di pubblicazione fino all’entrata in vigore dello Statuto si disapplicano le norme preesistenti con esso incompatibili.

Riferimenti atti deliberativi

  • Adottato con delibera del Consiglio comunale n. 58 del 19.07.2001 ad oggetto: “Adeguamento Statuto comunale al D.lgvo n. 267/18.08.2000” e delibera del Consiglio comunale n. 69 del 27.09.2001 ad oggetto: “ Risposta ordinanza istruttoria atti n. 46/01.08.2001 emessa dall’O.RE.CO a carico della deliberazione C.C. n. 58/19.07.2001 ad oggetto” Adeguamento Statuto comunale al D.lgvo n. 267/18.08.2000” - esecutive in data 19.10.2001 – pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 24.12.2001 Serie Straordinaria Inserzioni n. 52/1.
  • Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 46 del 31.05.2008 ad oggetto: “ Modifica Statuto comunale” – escutiva il 10.07.2008 – pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 28.07.2008 Serie Straordinaria Inserzioni n. 31/1.
  • Modificato con delibere del Consiglio comunale n. 8/20.01.2010 ad oggetto: “Modifica allo Statuto comunale – II° votazione” e n. 9/20.01.2010 ad oggetto: “Modifica allo Statuto comunale – III° votazione” – esecutive il 15.03.2010 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 8.3.2010 Serie Straordinaria Inserzioni n° 10/1.
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