Assegno di maternità dei comuni

  • Servizio attivo

Si tratta di una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS a favore delle madri italiane, comunitarie ed extracomunitarie che soddisfano determinati requisiti di reddito

Descrizione

L'assegno di maternità è un sostegno economico per le madri italiane, comunitarie ed extracomunitarie che:
  • non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità: indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici
  • beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno di maternità. In questo caso alla madre spetta solo la quota differenziale
L'assegno è concesso anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo: il minore deve avere meno di sei anni al momento dell’adozione o dell’affidamento oppure non deve aver superato la maggiore età per adozioni o affidamenti internazionali. Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve inoltre soggiornare e risiedere nel territorio dello Stato.
 
È una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS.
 
L'importo dell’assegno mensile di maternità è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT con provvedimento ministeriale.

A chi è rivolto

Per chiedere la concessione dell'assegno di maternità occorre: essere madri cittadine italiane, comunitarie, di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido per la permanenza sul territorio italiano essere residente nel territorio dello Stato e quindi regolarmente soggiornanti al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo avere un valore ISEE non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato avere un conto corrente intestato o cointestato alla richiedente

Per chiedere la concessione dell'assegno di maternità occorre:
  • essere madri cittadine italiane, comunitarie, di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido per la permanenza sul territorio italiano
  • essere residente nel territorio dello Stato e quindi regolarmente soggiornanti al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo
  • avere un valore ISEE non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato
  • avere un conto corrente intestato o cointestato alla richiedente

Come fare

Compilare il modulo online

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Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).   Dovranno essere forniti i dati indispensabili di riferimento oggetto della richiesta e la seguente documentazione: ISEE ordinario o corrente in corso di validità Copia del permesso di soggiorno di chi presenta la domanda, se cittadino di paesi terzi  

Per accedere al servizio, assicurati di avere SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
 
Dovranno essere forniti i dati indispensabili di riferimento oggetto della richiesta e la seguente documentazione:
  • ISEE ordinario o corrente in corso di validità
  • Copia del permesso di soggiorno di chi presenta la domanda, se cittadino di paesi terzi
 

Cosa si ottiene

La concessione della prestazione

La concessione della prestazione
Tempi e scadenze

La domanda va presentata al comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo  

Tempi di attesa

L’istruttoria comunale viene completata in 30 giorni. Successivamente, la liquidazione dell’assegno sarà di competenza dell’INPS.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Accedi al servizio
Canale digitale per l’accesso al servizio

Puoi richiedere il servizio direttamente online tramite identità digitale.

Canale fisico
Servizio online con autenticazione

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi
  • D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452
  • Art. 74 Decreto Legislativo N. 151 del 26.03.2001
  • D.P.C.M. 159/2013

Link utili
www.inps.it - sezione Prestazioni e Servizi

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
Competenze

L'art. 44 dello Statuto Comune di Bareggio definisce i compiti del segretario comunale.

Modalita Attivazione Potere Sostitutivo

Nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario Generale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario.
 
Contatti del Segretario Generale:
Sede Municipale - Piazza Cavour snc - 20008 Bareggio - MI
Recapiti telefonici +39-0290258208 / +39-0290258209
Email : comune.bareggio@pec.regione.lombardia.it - segretario.generale@comune.bareggio.mi.it
 

Ultimo aggiornamento: 18 Febbraio 2025, 13:24